Indice
Art. 1 Costituzione della Cassa
Art. 2 Norme Regolatrici
Art. 3 Destinatari
Art. 4 Beneficiari delle Prestazioni
Art. 5 Entrate della Cassa
Art. 6 Prestazioni della Cassa
Art. 7 Organi della Cassa
Art. 8 Assemblea dei Rappresentanti dei Destinatari
Art. 9 Comitato Amministratore
Art. 10 Compiti del Comitato Amministratore Centrale
Art. 11 Collegio dei Revisori
Art. 12 Collegio dei Probiviri
Art. 13 Rendiconti Annuali
Art. 14 Scioglimento della Cassa
Art. 15 Disposizioni Finali
Aggiornato con le modifiche approvate dall'accordo sindacale del 16 dicembre 2009
Art. 1 Costituzione della Cassa
In attuazione degli accordi collettivi nazionali, le parti stipulanti, associandosi, costituiscono la Cassa Mutua Nazionale per il Personale delle Banche di Credito Cooperativo (di seguito chiamata Cassa).
Scopo della Cassa è fornire, con esclusione di ogni finalità di lucro, assistenza per esigenze sanitarie dei Destinatari di cui all’art. 3 e loro famigliari aventi diritto, ad integrazione e/o sostituzione delle prestazioni del Servizio Sanitario Nazionale. La Cassa può, altresì, svolgere qualsiasi attività strumentale, sussidiaria e complementare che sia necessaria al raggiungimento delle finalità di cui al comma che precede. La Cassa ha sede legale in Roma, presso la Federazione Italiana delle BCC/CRA, ed ha durata fino al 31.12.2050.
Art. 2 Norme Regolatrici
L'attività della Cassa è regolata dalle norme di legge applicabili, dal presente Statuto, dal Regolamento Annuale delle Prestazioni e dalle istruzioni operative, attuative del presente Statuto, emanate dal Comitato Amministratore.
Le disposizioni del presente Statuto possono essere modificate mediante accordi collettivi sottoscritti da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva nazionale stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA.
Art. 3 Destinatari
Sono Destinatari delle prestazioni della Cassa tutti i prestatori di lavoro subordinato, non in prova, alle dipendenze di Aziende e altri organismi operanti nell’ambito del Credito Cooperativo che siano aderenti alla Federazione Italiana delle BCC/CRA ovvero ad una Federazione locale e che applichino i c.c.n.l. stipulati dalla Federazione Italiana delle BCC/CRA.
L’erogazione delle prestazioni presuppone e comporta la conoscenza e l'accettazione, da parte dell'interessato, delle norme dello Statuto, del Regolamento Annuale delle Prestazioni e delle istruzioni operative emanate dal Comitato Amministratore che vanno adeguatamente pubblicizzate. Copia dello Statuto va consegnata, a cura del Comitato Amministratore, a tutti i Destinatari all'atto dell'assunzione.
Il Comitato Amministratore, su richiesta del datore di lavoro, può ammettere tra i Destinatari delle prestazioni della Cassa i prestatori di lavoro subordinato, così come individuati al primo comma, alle dipendenze di aziende ed organismi operanti nell'ambito del Credito Cooperativo e non compresi tra le Aziende di cui allo stesso primo comma.
I Destinatari possono richiedere le prestazioni dalla data di assunzione. Nel caso di assunzione con periodo di prova, le prestazioni decorrono dal termine della prova stessa con effetto dalla data di assunzione.
La comunicazione dei nominativi dei Destinatari delle prestazioni della Cassa deve essere effettuata dalle singole Aziende, le quali provvederanno contestualmente al versamento dei contributi disposti dall'art. 5 dello Statuto.
Possono continuare ad essere Destinatari delle prestazioni della Cassa coloro che cessano il rapporto di lavoro per collocamento in pensione ovvero per cessazione volontaria del rapporto di lavoro con maturazione del diritto a pensione entro il tempo massimo di possibile permanenza nel Fondo di Sostegno al reddito di cui al D.M. 157/2000 e successive modificazioni, sempre che non vengano instaurati nel frattempo altri rapporti di lavoro. A tal fine dovranno fare richiesta scritta al Comitato Amministratore entro 60 giorni dalla data di cessazione del rapporto di lavoro obbligandosi al versamento di contributi cumulativi a loro totale carico.
Possono, altresì, continuare ad essere Destinatari delle prestazioni della Cassa coloro che cessano il rapporto di lavoro ed accedono al Fondo di Sostegno al Reddito di cui al D.M. 157/2000. I relativi accordi sindacali individuano la parte tenuta al versamento dei contributi cumulativi.
Le prestazioni della Cassa vengono meno:
L'esclusione va comunicata all'interessato per iscritto.
Nel caso venga meno il diritto alle prestazioni della Cassa sono, comunque, fatte salve le prestazioni maturate; i contributi dell'anno in corso sono ridotti proporzionalmente, considerando mese intero l'eventuale frazione dello stesso. Tale riduzione non si applica nel caso in cui, nel frattempo, sia sorto diritto all’erogazione della prestazione.
In caso di decesso del Destinatario, i suoi famigliari, beneficiari delle prestazioni sanitarie, possono continuare a beneficiare delle prestazioni della Cassa sino al termine dell'anno in corso.
Allo stesso beneficio è ammesso, su richiesta scritta del Destinatario, anche il convivente more uxorio, risultante dallo stato di famiglia e con reddito superiore a quello previsto per essere considerato famigliare a carico.
I famigliari e gli altri soggetti di cui ai commi precedenti cessano di beneficiare delle prestazioni della Cassa col venir meno dei requisiti per la loro ammissione o del Destinatario loro dante causa, come in caso di inosservanza delle altre condizioni previste.
L'ammissione ai benefici per altri famigliari conviventi e per gli altri soggetti di cui ai commi precedenti deve comprendere obbligatoriamente l'estensione a tutti i famigliari non fiscalmente a carico, come definiti nel presente Statuto, tranne che per coloro che già beneficino di altre coperture assistenziali, assicurative e/o mutualistiche.
Non potrà essere riammesso, per più di una volta, ai benefici della Cassa il famigliare convivente non fiscalmente a carico e l’altro soggetto di cui ai commi precedenti che, precedentemente beneficiario delle prestazioni, abbia interrotto i suoi rapporti con la Cassa. In caso di riammissione, il diritto alle prestazioni decorre dopo sei mesi dalla riammissione stessa.
Nel caso di famigliare non fiscalmente a carico o di altro soggetto di cui ai commi precedenti, beneficiario delle prestazioni della Cassa, che, in corso d’anno, divenga famigliare fiscalmente a carico, il Destinatario sarà esonerato dal relativo contributo integrativo a decorrere dal 1° gennaio dell’anno successivo.
Nel caso di famigliare fiscalmente a carico o di altro soggetto di cui ai commi precedenti, beneficiario delle prestazioni della Cassa, che, in corso d’anno, divenga non fiscalmente a carico, il Destinatario è tenuto a darne tempestiva comunicazione ed a versare il relativo contributo integrativo.
Il neo-assunto, per i famigliari conviventi non fiscalmente a carico e per gli altri soggetti di cui ai commi precedenti, deve richiedere l'ammissione ai benefici, pena la decadenza dal diritto per l'anno in corso, entro 60 giorni dalla data di assunzione. In caso di tardiva presentazione della richiesta di cui sopra, i famigliari conviventi non fiscalmente a carico del neo-assunto e gli altri soggetti di cui ai commi precedenti potranno beneficiare delle prestazioni della Cassa a decorrere dal primo giorno dell’anno successivo a quello della richiesta.
Ai fini della fruizione delle prestazioni, il Destinatario deve comunicare, tramite la propria Azienda o direttamente, al Comitato Amministratore i dati relativi alla sua posizione e a quella dei famigliari fiscalmente a carico, nonché quelli relativi agli altri famigliari conviventi e agli altri soggetti di cui ai commi precedenti per i quali chiede l'assistenza sanitaria.
Ogni variazione, riguardante i famigliari e gli altri soggetti assistiti, deve essere comunicata tempestivamente, e comunque non oltre 60 giorni, dal Destinatario al Comitato Amministratore, tramite l'Azienda o direttamente, pena esclusione dalle prestazioni della Cassa. Nel caso fossero state erogate, nel frattempo, prestazioni, il Destinatario è tenuto alla restituzione dei rimborsi ricevuti, salvo che il fatto non comporti l’applicazione di provvedimenti più gravi.
Con il termine “FAMIGLIARI”, ai fini statutari, si intendono il coniuge ed i parenti di 1° grado del Destinatario.
Art. 5 Entrate della Cassa
Le entrate della Cassa sono costituite dai seguenti contributi:
Le prestazioni possono essere fornite anche mediante contratti conclusi con Compagnie d'assicurazione od accordi con altre Casse mutue o con Società di mutuo soccorso.
Le prestazioni, di norma, consistono in rimborsi, al Destinatario, di spese sostenute per esigenze sanitarie della sua persona o dei suoi famigliari; esse possono, tuttavia, consistere anche in prestazioni sanitarie rese in forma diretta, presso strutture o da medici convenzionati con la Cassa.
Le prestazioni erogate dalla Cassa sono disciplinate in apposito Regolamento Annuale delle Prestazioni emanato di anno in anno dal Comitato Amministratore, con indicazione dei tempi e delle modalità di accesso alle prestazioni stesse.
Il Regolamento Annuale delle Prestazioni potrà subire modifiche anche in corso d’anno se il Comitato Amministratore lo riterrà necessario.
Compete, inoltre, all’Assemblea dei Rappresentanti dei Destinatari deliberare proposte di adeguamento del Regolamento Annuale delle prestazioni che il Comitato Amministratore esamina nella prima riunione utile.
L’Assemblea dei Rappresentanti dei Destinatari è presieduta dal Vice Presidente della Cassa e le sue deliberazioni sono assunte a maggioranza dei presenti.
Art. 9 Comitato Amministratore
La Cassa è gestita, in autonomia, dal Comitato Amministratore che è costituito pariteticamente da:
Per la validità delle riunioni del Comitato Amministratore, che vanno indette in forma scritta con convocazione a firma del Presidente contenente l’indicazione dell'ordine del giorno e preavviso di almeno 7 giorni, è richiesta la presenza di almeno la metà dei componenti. Le deliberazioni sono adottate a maggioranza dei voti dei presenti, salvo nei casi in cui è richiesta una maggioranza diversa.
Alle riunioni del Comitato Amministratore partecipa il Direttore in funzione di segretario.
Il Presidente del Comitato Amministratore ha la legale rappresentanza della Cassa; in caso di assenza o di impedimento è sostituito dal Vice Presidente.
Gli amministratori durano in carica 3 anni e possono essere confermati nella carica.
Art. 10 Compiti del Comitato Amministratore Centrale
Compete al Comitato Amministratore:
Compete, inoltre, al Comitato Amministratore deliberare la costituzione, la partecipazione o l’acquisizione di quote di Società che abbiano come oggetto lo svolgimento di attività e/o la fornitura di servizi inerenti e/o complementari all’assistenza sanitaria e/o previdenziale.
Detta deliberazione deve essere adottata a maggioranza di almeno 2/3 dei componenti del Comitato Amministratore.
Art. 11 Collegio dei Revisori
La gestione della Cassa è soggetta al controllo del Collegio dei Revisori. Il Collegio dei Revisori è costituito da 4 componenti effettivi e 4 componenti supplenti:
I revisori e loro supplenti durano in carica 3 anni e possono essere confermati nella carica.
Art. 12 Collegio dei Probiviri
Il Collegio dei Probiviri ha il compito, in funzione di amichevole compositore, di esprimere un preventivo parere, non vincolante, in merito ad ogni controversia che possa insorgere tra la Cassa e il Destinatario in merito all’interpretazione, all’attuazione ed alla violazione dello Statuto, del Regolamento Annuale delle prestazioni e delle disposizioni attuative emanate dal Comitato Amministratore.
Il pronunciamento del Collegio dei Probiviri sul ricorso, pur non essendo vincolante, deve essere tenuto in opportuna considerazione da parte del Comitato Amministratore.
Il ricorso deve essere presentato entro trenta giorni dall’insorgere della controversia o dalla contestazione del Destinatario, inviando apposita lettera raccomandata al Presidente del Collegio presso la sede della Cassa.
Il Collegio dei Probiviri deve istruire la pratica ed emettere il parere entro sessanta giorni dal ricevimento del ricorso.
Il Collegio dei Probiviri dura in carica tre anni.
Il Collegio dei Probiviri è composto da quattro componenti effettivi e due supplenti:
Il Presidente del Collegio viene individuato, alternativamente, da e tra i componenti designati dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA e da Federcasse. Per il primo mandato del Collegio, il Presidente è individuato da e tra i designati da Federcasse.
Il Collegio dei Probiviri è validamente costituito con la presenza di almeno tre dei suoi componenti.
Le decisioni vengono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità prevale il voto del Presidente.
I componenti il Collegio dei Probiviri devono essere prevalentemente esperti nel settore giuridico e possono essere designati per più mandati.
Art. 13 Rendiconti annuali
L'esercizio finanziario decorre dal 1 gennaio e termina con il 31 dicembre di ogni anno; il rendiconto dell'esercizio finanziario dell'anno deve essere approvato entro il 30 giugno dell'anno successivo.
Art. 14 Scioglimento della Cassa
La decisione sullo scioglimento della Cassa viene assunta, su proposta del Comitato Amministratore deliberata con il voto favorevole di almeno 2/3 dei componenti, mediante accordo collettivo sottoscritto da Federcasse e dalle Organizzazioni Sindacali dei Lavoratori firmatarie, di tempo in tempo, della contrattazione collettiva stipulata da Federcasse per il personale delle BCC/CRA.
La proposta del Comitato Amministratore deve contenere anche indicazione in merito alla devoluzione di eventuali residui attivi..
Art. 15 Disposizioni Finali
Per le controversie che possono sorgere tra Compagnia di assicurazione e Destinatario, lo stesso può conferire mandato alla Cassa per la tutela dei suoi interessi.
Gli incarichi di amministratore e di revisore della Cassa sono gratuiti, salvo quanto appresso disposto.
Agli amministratori e ai revisori è dovuta, a carico della Cassa, una indennità nella misura stabilita per gli amministratori degli Enti pubblici di minore livello, nonché il rimborso, a piè di lista, delle spese di trasporto e soggiorno.
Ai componenti del Collegio dei Probiviri è dovuto, a carico della Cassa, il solo rimborso, a piè di lista, delle spese di trasporto e soggiorno sostenute per la partecipazione alle riunioni.